Il signor S. continua a sostenere Fredy Pacini
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“Modalità Buonsenso: legittima difesa, dalle parole ai fatti!”.
La cosiddetta “Bestia” incita. Ovviamente non dice che per il codice penale è così da decenni: all’art. 52 del codice penale italiano al primo comma recita:
«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.» E allora di che cosa si vanta il cosiddetto capitano? “In base alla legge 26 aprile 2019, n. 36 vi è una presunzione di proporzionalità in casi di violazione di domicilio previsti dall’art. 614 del codice penale, quando un individuo usi un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo alla difesa per tutelare:
Si rammenta che Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nel promulgare la legge n. 36/2019 ha contestualmente inviato una lettera al Presidente del Senato della Repubblica, e della Camera dei Deputati nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ove ha specificato che “Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità”.
Come dire: non diciamo sciocchezze, sarà sempre il giudice a dovere giudicare se c’è proporzionalità. Ma che tutto sia solo propaganda è dato da un numero: quattro casi all’anno di procedimenti per eccesso colposo di legittima difesa.
(Fonte: Sara Menafra, Open, 29 marzo 2019)
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