Modalità Buonsenso: legittima difesa, dalle parole ai fatti!”.
La cosiddetta “Bestia” incita. Ovviamente non dice che per il codice penale è così da decenni: all’art. 52 del codice penale italiano al primo comma recita:

«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.»  E allora di che cosa si vanta il cosiddetto capitano? “In base alla legge 26 aprile 2019, n. 36 vi è una presunzione di proporzionalità in casi di violazione di domicilio previsti dall’art. 614 del codice penale, quando un individuo usi un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo alla difesa per tutelare:

  • la propria o la altrui incolumità
     
  • i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. Nelle ipotesi della difesa domiciliare, viene escluso l’eccesso colposo quando il soggetto agente si trovi in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, ed abbia commesso il fatto per la salvaguardia dell’incolumità propria o altrui.»

Si rammenta che Il Presidente della Repubblica ItalianaSergio Mattarella, nel promulgare la legge n. 36/2019 ha contestualmente inviato una lettera al Presidente del Senato della Repubblica, e della Camera dei Deputati nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri  ove ha specificato che “Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità”.

Come dire: non diciamo sciocchezze, sarà sempre il giudice a dovere giudicare se c’è proporzionalità. Ma che tutto sia solo propaganda è dato da un numero: quattro casi all’anno di procedimenti per eccesso colposo di legittima difesa.
(Fonte: Sara Menafra, Open, 29 marzo 2019)

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