BESTIARIO: La prima casa non sarà pignorabile: evviva! Un post della signora M. sul nulla assoluto

Smask.online

17 Settembre

Idea geniale: impignorabilità della prima casa, ma attenzione: “eccetto che per rate del mutuo non pagate o debiti verso il condominio”. Cioè: un post sul nulla. Ecco perché.

1) Già oggi “il debitore il cui bene immobile sia stato pignorato può chiedere, prima che ne sia disposta la vendita o l’assegnazione, la conversione del pignoramento” (fonte: brocardi.it, aggiornato al 29 aprile 2022).

2) Inoltre: “Dal 2013, in sostanza, l’ente di riscossione non può più pignorare la prima casa del contribuente indebitato, ad alcune condizioni:
– la casa in questione deve essere l’unica di sua proprietà;
– deve essere stata adibita a civile abitazione;
– in essa è fissata la residenza del debitore;
non è accatastata in A/8 e A/9, categorie relative agli immobili di lusso”.

3) “Oltre a ciò, è previsto un limite del credito dello Stato che, se al di sotto di € 120.000, non può procedere al pignoramento della prima casa” (fonte: Daniela D’Agostino, notai.it, 13 gennaio 2022).

4) Ma allora chi può fare oggi un pignoramento della prima casa?
– la banca presso cui si è stipulato il mutuo grazie al quale è stata acquistata la casa;
– la società finanziaria o creditizia a cui è stato richiesto un prestito;
– un creditore privato del contribuente intestatario dell’immobile;
– l’ex coniuge a cui non sono stati regolarmente versati gli assegni di mantenimento.

5) Ma siccome la signora M. spara un post in cui esclude la banca (e quindi immaginiamo anche la finanziaria) di fatto sta parlando del nulla: debiti con privati ed ex coniuge. Questi casi sono una percentuale insignificante, dato che la stragrande maggioranza dei pignoramenti è proprio per i mutui non pagati e debiti tributari al di sopra della soglia. Ma chi legge il post superficialmente ci casca. Che bello!